Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.